PROGETTO DI LEGGE N. 0036 iniziativa dei consiglieri:
Frosio, Bianchi, Colla, Marelli, Pedretti, Toscani, Saffioti, Parolini
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Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011,
ai sensi della legge quadro 5 febbraio 2007, n. 3 Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi.
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PRESENTATO IL 14/07/2010
RELAZIONE
Il presente progetto di legge regionale contiene il piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011 secondo quanto previsto dalla legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 Legge quadro sulla cattura di richiami vivi.
Larticolato è costituito da un articolo unico contenente il piano (allegato A) che prevede, per le specie catturabili allodola, cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello, il numero massimo di impianti da abilitare per Provincia e il numero massimo di richiami da catturare per singola specie consentita e complessivamente per ogni Provincia.
La cattura dei richiami vivi rientra nellambito di applicazione della Dir. 79/409/CEE del 02-04-1979 Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare della lettera c) del comma 1 dellart..9 della Direttiva stessa ove si dispone che gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
Tale pratica trova disciplina anche nella normativa nazionale e regionale e segnatamente nella legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e nella legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dellequilibrio ambientale e disciplina dellattività venatoria).
Relativamente alle specie oggetto di autorizzazione ed alla possibilità che lautorizzazione alla cattura possa in qualche modo metterne a repentaglio la consistenza occorre osservare che le specie delle quali si autorizza la cattura sono tutte elencate nellallegato II della richiamata direttiva 79/409/CEE e sono soggette al prelievo venatorio.
Le specie oggetto di cattura riportate nel presente pdl (rigorosamente vagliate e limitate alle effettive necessità) attengono a specie che godono di uno stato favorevole di conservazione in tutto il Paleartico Occidentale e il cui prelievo ai fini venatori è consentito negli Stati membri dell’U.E.
Si evidenzia inoltre che la cattura dei richiami vivi non può intaccare lo stato di conservazione delle specie cui appartengono anche quale prelievo aggiuntivo rispetto allabbattimento venatorio, stante la limitata rilevanza numerica della cattura stessa, su specie comunque non considerate protette dalle direttive e convenzioni internazionali.
Il prelievo così effettuato, infine, non può rendere più efficaci le pratiche venatorie da appostamento, atteso che, comunque, risulta contingentato il numero massimo di capi prelevabili giornalmente.
Relativamente al numero degli impianti che la presente proposta di legge intende autorizzare, si può osservare che questo può essere considerato adeguato ad effettuare le catture richieste dalle province, fatte salve, comunque, particolari situazioni obiettive che, allo stato attuale ed in via preventiva, non possono essere previste né tenute in considerazione, quali le condizioni meteorologiche e la consistenza dei flussi migratori.
Progetto di Legge sulla caccia formato WORD