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Informazioni per l’applicazione della legge regionale del 28 settembre 2010 sulla permanenza associativa in ambiti di caccia diversi da quello di residenza  (modifica della legge regionale 26/93) proposta dal Consigliere regionale Mauro Parolini.

La Regione Lombardia in data 6 ottobre 2010 ha inviato alle  Province una circolare che recita :

“Con riferimento alla Vs nota del 4 ottobre 2010, relativa alle modifiche apportate alla legge 26/93 dalla proposta di legge approvata dal consiglio regionale in data 28 settembre 2010.  In considerazione di quanto previsto dalla norma transitoria di cui all’art. 2 della nuova legge, affinchè la provincia di residenza, ai sensi degli artt. 22, comma 2, e 33, comma 7, possa procedere all’annotazione dell’ATC/CAC sul tesserino venatorio, si ritiene opportuno precisare che i cacciatori interessati devono presentare alla stessa provincia:

1)      Copia della ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione all’ATC/CAC per la s.v. 2009/2010 (non necessaria se la provincia dispone dell’elenco degli iscritti all’ATC/CAC nella stagione venatoria 2009/2010);

2)      Copia della ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione all’ATC/CAC per la stagione venatoria 2010/2011.

La Provincia dovrà poi trasmettere ad ogni ATC/CAC l’elenco dei cacciatori di cui sopra. “

In sintesi dice : procedi al pagamento della quota di iscrizione,  vai all’assessorato alla Caccia della provincia di residenza per far timbrare il  tesserino regionale,  poi recati all’ATC della Provincia di tuo interesse per il ritiro del  tesserino di ambito.

LA PERMANENZA, COME PREVISTO DALLA LEGGE, E’ UN DIRITTO GIA’ VIGENTE.

Nel caso vi fossero problemi, o venissero frapposti ostacoli, segnalali alla tua associazione.