ORDINE DEL GIORNO
PREMESSO CHE:
La legge regionale 12 dicembre 2003 n. 28 (Disciplina dei servizi di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare larticolo 45 comma 3, ha previsto che il consiglio regionale, su proposta della Giunta Regionale, approvi latto di indirizzo con il quale sono individuati gli obiettivi regionali in materia di risorse idriche;
La Giunta regionale, con deliberazione n. VII/16581 del 27.02.2004, ha approvato la proposta di deliberazione regionale avente per oggetto :Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica, L.r. 26/2003;
Il Consiglio Regionale, con deliberazione VII/1048 ha approvato il documento sopracitato;
La legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26, in particolare larticolo 52, comma 1, lettera c) ha previsto ladozione da parte della Regione Lombardia di un regolamento per disciplinare luso delle acque superficiali e sotterranee:
Il Consiglio Regionale in data 24 marzo 2006 ha approvato il regolamento n. 2 Disciplina delluso delle acque superficiali e sotterranee, dellutilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dellacqua in attuazione dellart. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26;
Lart. 32 comma 1 del regolamento n. 2 prevede la licenza di attingimento di acqua pubblica da corpi idrici superficiali a mezzo di pompe mobili o semifisse purchè vengano rispettate particolari condizioni, quali la portata dellacqua attinta non superiore ai 40 l/s ed in volume complessivo annuo non superiore ai 300.000 m3;
Lart. 32 comma 3 del regolamento prevede che la licenza di attingimento possa essere accordata per un massimo di sei anni, rendendo così obbligatoria, per chi volesse utilizzare lacqua pubblica da corpi idrici superficiali per portate e volumi esigui, la richiesta di una concessione di derivazione così come previsto allart. 8 del regolamento già citato;
La concessione di derivazione ha costi proibitivi se parametrati alla quantità di acqua prelevata;
IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA LA GIUNTA
a verificare la possibilità di modificare il comma 3 dellarticolo 32 anche eliminando il limite di sei anni per la licenza di attingimento per il prelevamento di acqua pubblica da corpi idrici superficiali nei casi previsti al comma 1 dellarticolo 32
Milano, 9 luglio 2012
Mauro Parolini (Pdl)