PROGETTO DI LEGGE N. 0033
di iniziativa dei Consiglieri regionali
Santantonio, Saffioti, Azzi, Minetti, Puricelli, Giammario, Pesato, Girelli, Alfieri, Pizzul,
Valmaggi, Quadrini, Marcora, Bettoni, Cavalli, Civati, Costanzo, Gaffuri, Prina, Villani,
Spreafico, Cremonesi, Fatuzzo, Ferrari, Parolini, Borghetti, Sola, Rinaldin.
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Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dellUnità dItalia
e valorizzazione del patrimonio storico risorgimentale in Lombardia
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PRESENTATO IL 01/07/2010
ASSEGNATO IN DATA 07/07/2010
ALLA COMMISSIONE REFERENTE VII
CONSULTIVE II e I
RELAZIONE
La proclamazione ufficiale del Regno dItalia avvenne, il 17 marzo del 1861, a seguito della seduta del 14 marzo del Parlamento che approvò il disegno di legge che il 21 marzo sarebbe diventa la legge numero 1 del Regno dItalia, con le seguenti parole:
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato, Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico: il Re Vittorio Emanuele II assume per se e i suoi successori il titolo di Re dItalia. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Da Torino addì 17 marzo 1861.
In circa due anni dal 1859 al 1861, unificata la penisola divisa in sette Stati, nacque il nuovo Stato nazionale. Certo il nuovo Stato non aveva tradizioni politiche univoche, ma come ebbe a sottolineare lo storico Werner Kaegi allindomani della seconda guerra mondiale, lItalia cinque secoli prima dellunità aveva una effettiva coscienza nazionale e si basava su una nazione culturale di antiche origini che costituiva in cemento unitario dellintero paese anche se priva di una forma politica.
Fin dalla sua nascita il nuovo Stato fu visto come elemento di stabilizzazione del continente europeo in grado di attenuare lo scontro tra le potenze per legemonia in Europa e nel mediterraneo, anche per questo nazioni come la Gran Bretagna, la Svizzera e gli Stati Uniti si affrettarono a riconoscere il nuovo Stato.
Le celebrazioni nazionali avranno a tema la realizzazione e il completamento di un programma di qualificati interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico, nonché un quadro significativo di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle città per il preminente rilievo per il processo di unità della Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e testimonianza del messaggio di identità ed unità nazionale proprio delle celebrazioni.
La Lombardia visse appieno lo sviluppo del movimento patriottico e nazionale. Nel periodo successivo alla Restaurazione del 1815 il territorio lombardo, che per la prima volta si trovò raccolto allinterno dei confini di una medesima entità statuale, vide lo sviluppo progressivo di unostilità al regime asburgico e di favore verso lunità italiana. A Milano il fervido dibattito culturale, letterario e politico si volse allidea nazionale con la presenza di figure quali Carlo Cattaneo, Alessandro Manzoni, Silvio Pellico; gli ideali patriottici si diffusero anche tra le classi sociali popolari, come dimostra ladesione alla Giovine Italia mazziniana di numerosi artigiani e lavoratori della città.
A proposito delle Cinque Giornate milanesi del 1848, Cattaneo poté scrivere: il sangue dei cinque giorni fu veramente versato dal popolo, e al popolo se ne deve gratitudine e gloria[1]. Né i moti del 1848-49 furono fatto solo milanese, bensì lombardo: A tanto moto non tardarono a concitarsi anche le provincie. Varese si allarma; Como dimanda le armi, va a prenderle nellarmeria Giovio, e ne fa cercare a Lugano; occupa i campanili, la polveriera e i forni militari, e manda avvisi lungo il lago; Bergamo manda avvisi per tutta la provincia; Brescia dà la caccia ai gesuiti ed al viceré; patteggia con Schwarzenberg, e pone i cittadini alla testa delle pattuglie militari; Mantova festeggia in teatro e in chiesa la libertà che credeva daver ottenuto[2].
Come già era avvenuto nel 1848-49 e per la prima guerra dindipendenza, il contributo lombardo agli eventi del 1859-61 fu altrettanto notevole. La seconda guerra dindipendenza fu combattuta per larga parte in Lombardia (battaglie di Montebello, Varese, San Fermo, Palestro, Boffalora, Turbigo, Magenta, Melegnano, Treponti, Medole, Solferino e San Martino, gli assalti alle postazioni austriache del passo dello Stelvio); i volontari, quasi diecimila, immessi nellesercito sardo nella fase preparatoria e iniziale del conflitto, erano in gran parte oriundi del Lombardo-Veneto (a titolo di esempio, nel corso delle guerre risorgimentali furono 263 i volontari originari di Codogno, un centro che nel 1861 contava 11.642 abitanti) e lombardo fu il più ampio contingente regionale tra i partecipanti allimpresa dei Mille: circa un quinto dei membri della spedizione garibaldina proveniva dalla provincia di Bergamo.
La ricorrenza del centocinquantesimo anniversario degli eventi che portarono allintegrazione dello Stato nazionale avrà idealmente termine, per quanto riguarda la Lombardia, nel 2016: Mantova, infatti, fu incorporata al Regno dItalia solo nel 1866, a seguito degli eventi militari della terza guerra dindipendenza che ebbero luogo anche in Valcamonica e Val Sabbia e in Valtellina.
La vicenda storica risorgimentale, che possiamo ritenere conclusa con la 1° guerra mondiale, ha lasciato sul territorio regionale un rilevante numero di luoghi, vestigia e memorie storici per la cui conservazione sono sorti, già negli anni immediatamente successivi agli eventi, istituzioni culturali, musei, sodalizi e associazioni che hanno costituito anchessi una ricchezza per la società e il territorio lombardi. Si tratta dei luoghi delle battaglie, sui quali, in molti casi, sono stati costruiti memoriali appositi per conservare la storia risorgimentale: dalla Cappella Ossario di Solferino, alla Torre Mausoleo di guerra di San Martino, al Memoriale della Croce Rossa di Castiglione delle Stiviere. Le stesse città lombarde sono colme di segni, a cominciare da Milano, che rende omaggio alle sue Cinque Giornate con il monumento di Giuseppe Grandi e alberga il Museo del Risorgimento e molte altre testimonianze, a Brescia che si ricorda Leonessa dItalia nelle sale del Museo civico, a Como che con il Museo Garibaldi rende omaggio al grande patriota, Bergamo che si fregia del titolo ufficiale di Città dei Mille.
La presente iniziativa legislativa sinserisce nel solco delle leggi che la Regione si è data negli ultimi anni per la tutela delle memorie e delle vestigia di eventi marcanti la storia politica nazionale e lombarda: la legge regionale 14 febbraio 2008, n. 2, Attività della Regione Lombardia per laffermazione dei valori del ricordo del martirio e dellesodo giuliano-dalmata-istriano, la legge regionale 14 novembre 2008, n. 28, Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia, la legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1, Sostegno alle attività di studio e memoria sui fondamenti e lo sviluppo dellassetto democratico della Repubblica.
Primo scopo della proposta di legge regionale è elaborare e gestire un programma delle celebrazioni anche in coordinamento con il programma nazionale che valorizzi le azioni, i luoghi, gli eventi della stagione risorgimentale che ebbero teatro in Lombardia e che contribuirono a costruire la nazione.
A questo fine è istituito il Comitato per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dellUnità dItalia presieduto da Presidente della Regione che ha il compito di definire e gestire il programma delle celebrazioni.
Secondo obiettivo del provvedimento è incentivare, con apposita misura, il recupero e la valorizzazione dei luoghi, dei monumenti, delle raccolte storiche e documentali attinenti alle vicende della formazione dello Stato italiano allo scopo di favorirne la conservazione e aumentarne la fruizione culturale e turistica.
Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dellUnità dItalia e valorizzazione del patrimonio storico risorgimentale in Lombardia
Articolo 1 (Finalità)
1. La Regione Lombardia, ai sensi dellarticolo 2, lettera f, dello Statuto e tenuto conto del DPCM 24 aprile 2007, promuove le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dellUnità dItalia, che ricorre nel 2011, e a tal fine promuove la costituzione del Comitato lombardo per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dellUnità dItalia e riconosce e tutela il valore storico e culturale delle vestigia e delle memorie degli eventi risorgimentali presenti nel territorio regionale.
Articolo 2 (Comitato per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dellUnità dItalia)
1. Per le finalità di cui allarticolo 1, la Regione promuove e partecipa al Comitato per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dellUnità dItalia, di seguito denominato Comitato .
2. Al Comitato, che non ha fini di lucro, possono aderire quali enti fondatori:
a. Le città capoluogo di Provincia
b. Un rappresentante delle Province
c. Un rappresentante delle Camere di commercio, industria e artigianato
d. LUnioncamere
e. Le Università
f. La Fondazione Cariplo
Articolo 3 (Scopo del Comitato)
1. Il Comitato ha il compito di ideare, programmare e coordinare il programma delle celebrazioni regionali, anche nel contesto delle celebrazioni nazionali, secondo la volontà degli enti fondatori, del centocinquantesimo dellUnità dItalia.
2. Al Comitato sono attribuiti i compiti:
a. organizzare, promuovere e gestire tutte le attività scientifiche, didattiche, divulgative, promozionali atte a valorizzare gli eventi e le culture che alimentarono lo spirito Risorgimentale e la costruzione dello Stato unitario;
b. sollecitare e raccogliere finanziamenti, sponsorizzazioni;
c. partecipare ad altri enti costituiti o costituenti con finalità consimili.
Articolo 4 (Modalità per la redazione dello statuto e la costituzione del Comitato)
1. La Giunta regionale redige lo Statuto del Comitato ed entro quindici giorni dallentrata in vigore della presente legge lo invia alla competente Commissione consiliare per lacquisizione di parere da rendersi entro il termine di ulteriori quindici giorni, decorso il quale il parere sintende favorevole.
2. Ai fini della costituzione del Comitato la Giunta regionale, acquisito il parere di cui al comma 1, approva lo Statuto e lo sottopone agli Enti fondatori. Successivamente è demandata al Presidente della Giunta la potestà di apportare necessarie ulteriori modifiche che non incidono sulle finalità previste dalla legge.
3. Il Comitato:
a. è presieduto dal Presidente della Regione;
b. elegge al proprio interno una Giunta esecutiva;
c. può nominare un Comitato scientifico secondo le modalità previste dallo Statuto.
Articolo 5 (Programma delle celebrazioni in Lombardia)
1. Il Comitato, entro due mesi dalla sua costituzione, elabora il programma delle celebrazioni, tenendo anche conto del programma nazionale, da sottoporre allapprovazione della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente da rendersi nel termine di quindici giorni, approva il programma e provvede alla sua attuazione in concorso con gli altri enti fondatori.
Articolo 6 (Risorse e funzionamento)
1. Al funzionamento del Comitato e della Consulta provvede la Giunta regionale, individuando il personale interno, le attrezzature, i locali.
Articolo 7 (Contributi regionali per la valorizzazione del patrimonio storico e della memoria risorgimentali)
1. La Regione concede contributi per la realizzazione sul territorio regionale di progetti di restauro e recupero dei luoghi e monumenti legati alle vicende storiche e alla memoria risorgimentali e per la tutela delle collezioni storiche e documentali, per la loro valorizzazione culturale e per progetti finalizzati alla loro fruizione.
2. Ai fini della presente legge , sono considerati finanziabili:
a. gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di luoghi ed edifici che abbiano ospitato fatti della storia risorgimentale, purché gli stessi siano accessibili al pubblico, ovvero progetti di recupero e destinazione alla fruizione pubblica;
b. gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, adeguamento impianti, nonché per la realizzazione di allestimenti museali, di luoghi che siano destinati ad ospitare raccolte documentali o raccolte storiche di tema risorgimentale aperte al pubblico;
c. il restauro di documenti e cimeli risorgimentali;
d. i progetti per la manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di monumenti destinati alla memoria delle vicende risorgimentali;
e. i progetti per la fruizione dei luoghi e dei beni culturali legati alle vicende risorgimentali, ovvero di luoghi principalmente legati a personaggi storici del Risorgimento o a opere letterarie ed artistiche di precipua ambientazione risorgimentale: realizzazione di percorsi storici, letterari e artistici, urbani ed extraurbani, creazione di punti dinformazione e di accesso ai luoghi, attrezzature complementari, posa di cartellonistica informativa, realizzazione di materiali informativi, stampati e multimediali, per la visita dei monumenti e dei siti.
3. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, oltre agli enti pubblici, anche associazioni, fondazioni o comitati che operano, con continuità e da almeno tre anni, nel campo della conservazione e della valorizzazione del patrimonio e della storia della Lombardia e che rispondano ai seguenti requisiti:
a. assenza di fini di lucro;
b. adozione di atto costitutivo o statuto, anche se privi di personalità giuridica.
Articolo 8 (Criteri per lassegnazione dei contributi)
1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina i criteri per lassegnazione dei contributi e le modalità di concessione degli stessi.
2. I contributi sono erogati con decreto del dirigente della direzione generale competente.
3. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per la quali sono stati assegnati.
4. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono individuate le modalità di verifica sullimpiego dei contributi. Il mancato o diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la decadenza del diritto al contributo.
Articolo 9 (Norma finanziaria)
1. Per le funzioni di cui agli articoli 1, 3, 5, è istituito, nel bilancio della Regione, nella Funzione obiettivo 1. 1. lUnità previsionale di base 1.1.9. : Celebrazioni del 150° Anniversario dellUnità dItalia.
2. LUPB Celebrazioni del 150° Anniversario dellUnità dItalia è finanziata con 500.000,00. Allonere si provvede con la riduzione di 500.000,00 dell UPB 7.2.0.2.187.
3. Per i contributi di cui allarticolo 7 è istituito, nel bilancio della Regione, nella Funzione obiettivo 2.3. lUnità previsionale di base 2.3.2. : Valorizzazione e sviluppo del patrimonio storico del Risorgimento in Lombardia.
4. LUPB Valorizzazione e sviluppo del patrimonio storico del Risorgimento in Lombardia è finanziata con 5.000.000,00. Allonere si provvede con la riduzione di 5.000.000,00 dellUPB 7.4.0.3.211.
Articolo 10 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(A) Qualificazione Spesa |
(B) Copertura Finanziaria |
intervento |
SPESA CONTINUATIVA O RICORRENTE (art. 22 lr 34/1978 |
Riferimento PDL art. . comma .. |
Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE |
UPB IMPORTO |
UPB IMPORTO |
Celebrazioni 150° anniversario dello Stato italiano |
Una tantum |
Art. 1, 3, 5 |
Corrente |
Nuova istituzione 500.000 |
UPB 7.2.0.2.187 |
Valorizzazione e sviluppo del patrimonio storico del Risorgimento in Lombardia |
Una tantum |
Art. 8 |
Conto Capitale |
Nuova istituzione 5.000.000 |
UPB 7.4.0.3.211 |